Il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, cd. “Riforma Cartabia”, è intervenuto sulle forme del processo di cognizione introducendo al Titolo I, Libro II del codice di procedura civile gli artt. 281 decies e seguenti recanti la disciplina del “rito semplificato di cognizione”.
Tale rito si affianca all’ordinario processo di cognizione, disciplinato dagli artt. 163 ss c.p.c. e sostituisce l’abrogato rito sommario di cognizione di cui all’art. 702 bis s.s. c.p.c..
Vi è, innanzitutto, da premettere che:
– il nuovo rito semplificato di cognizione è soggetto al contributo unificato ex art. 13, comma 1, D.P.R. 115/2002 in misura intera poiché non rientra (contrariamente all’abrogato rito sommario) nei procedimenti speciali previsti al Libro IV, Titolo I del codice di procedura civile;
– a differenza dell’abrogato rito sommario, il nuovo rito semplificato di cognizione si applica anche ai giudizi nanti il Tribunale in composizione collegiale (e non solo monocratica);
– nelle ipotesi di connessione ex art. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c. il rito semplificato attrae a sé eventuali riti speciali, a meno che una di esse non sia soggetta al rito del lavoro ex artt. 409 c.p.c. e 442bis c.p.c.
Campo di applicazione
Il rito semplificato di cognizione è applicabile in quattro ipotesi contemplate dall’art. 281 decies c.p.c.:
1) La prima ipotesi consiste nei fatti non controversi, riconducibile al caso in cui i fatti, oggetto della controversia, siano pacifici.
2) Il secondo caso contemplato è quello della natura documentale della controversia: tale circostanza ricorre nell’ipotesi in cui le domande e le eccezioni siano fondate su prove documentali.
3) Il terzo caso contemplato è la natura non complessa dell’istruttoria: a ben vedere, si tratta di un’ipotesi rimessa alla discrezionalità del giudice.
4) Ultima ipotesi è la causa di pronta soluzione.
Dall’attenta lettura delle suddette quattro ipotesi sorge spontanea una domanda: quando l’attore può definire una causa di pronta soluzione o recante un’istruttoria non complessa? Il legislatore non fornisce all’attore strumenti per l’individuazione di tali requisiti, la cui valutazione, a ben vedere, potrebbe seguire al più il momento della costituzione del convenuto.
Ad ogni modo, va comunque evidenziato che, nonostante il principio di alternatività dei riti di cognizione, con l’art. 281 decies, secondo comma c.p.c., il Legislatore ha inteso prediligere la scelta del nuovo rito semplificato di cognizione nei procedimenti giudiziari da avviarsi nanti il Tribunale in composizione monocratica, laddove espressamente stabilisce che“la domanda può sempre essere proposta nelle forme del procedimento semplificato“.
Va da ultimo riportato che anche i casi precedentemente soggetti in forza di disposizioni speciali al rito sommario di cognizione ex art. 702bis c.p.c.. rientrano nel campo di applicazione del nuovo rito semplificato di cognizione.
Fase introduttiva
Ai sensi dell’art. 281 undecies – ed analogamente all’abrogato rito ex art. 702bis c.p.c. – il procedimento semplificato di cognizione si introduce con ricorso: manca di conseguenza la vocatio in ius contenente l’indicazione del giorno di udienza.
Nulla di nuovo in materia di termini e modalità della fase introduttiva del giudizio avviato con ricorso; in particolare, anche nel caso di specie:
– il ricorrente deve notificare al convenuto il ricorso contestualmente al decreto di fissazione udienza almeno 40 giorni liberi prima dell’udienza;
– il convenuto deve costituirsi non oltre 10 giorni prima dell’udienza e, se intende chiamare in causa un terzo, deve farne menzione, a pena di decadenza, nella comparsa di costituzione, chiedendo lo slittamento di udienza.
Prima udienza
Sicuramente di maggior interesse è l’iter di svolgimento della prima udienza e ciò in ragione dei diversi scenari che ivi potrebbero presentarsi.
Due sono, ad avviso di chi scrive, le vicende processuali degne di nota che potrebbero verificarsi in sede di prima udienza, pur sempre a seguito della verifica da parte del giudice circa la regolarità del contraddittorio.
Esse sono:
1) Passaggio da rito semplificato a rito ordinario ex art. 281 duodecies, primo comma, c.p.c.
In sede di prima udienza, il Giudice della causa potrebbe rilevare l’insussistenza dei requisiti per procedersi ai sensi dell’art. 281 decies e pertanto disporre, con ordinanza non impugnabile, il passaggio di rito da semplificato ad ordinario.
In questo caso, alla luce delle modifiche introdotte dalla riforma Cartabia in tema di memorie istruttorie (oggi denominate “memorie integrative” e collocate in fase antecedente alla prima udienza), il Giudice fissa l’udienza ex art. 183 c.p.c. a ritroso della cui data dovranno essere calcolati i termini di 40-20-10 gg per il deposito delle memorie ex art. 171ter c.p.c..
A ben vedere, quindi, il mutamento di rito in questo caso comporta la possibilità per le parti di disporre di ulteriori memorie difensive ove argomentare le proprie domande, eccezioni ed istanze istruttorie.
2) Compimento di attività istruttorie direttamente in udienza, ovvero concessione del termine per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti.
La concessione del doppio termine di cui all’art. 281 duodecies, quarto comma, c.p.c. – ovvero 20 giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e dieci giorni per replica e prova contraria – alla sussistenza di un giustificato motivo.
Il senso di tale disposizione va ricercato nel fatto che, di per sé, nel rito semplificato, l’attività istruttoria dovrebbe compiersi in sede di prima udienza, a meno che particolari motivi di difesa non rendano necessario il ricorso ad ulteriori scritti difensivi.
Va, peraltro, precisato che la facoltà di replica concessa dall’art. 281 duodecies deve essere intesa nel senso che le parti possono formulare nella seconda delle memorie anche le prove dirette, la cui necessità sia sorta a seguito delle modifiche a domande, eccezioni e conclusioni introdotte dalla controparte nella prima memoria,altrimenti non vi sarebbe coerente rispetto del principio del contraddittorio.
Fase istruttoria
Senza voler tediare, ci si limita ad osservare che, per quanto attiene strettamente alla fase istruttoria, nel procedimento semplificato, il giudice ha i medesimi poteri istruttori che gli sono attribuiti nel giudizio ordinario di cognizione.
Fase decisoria
Il rito semplificato di cognizione si conclude con sentenza (anche a seguito di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c) , impugnabile secondo i mezzi ordinari di impugnazione.
Il mutamento di rito da ordinario a semplificato ex art. 183bis c.p.c.
Merita infine una breve analisi la fattispecie del mutamento di rito da ordinario a semplificato ai sensi dell’art. 183bis c.p.c..
Tale ipotesi ricorre allorquando, in sede di prima udienza, il Giudice ritenga di dover procedere il giudizio nelle forme del rito semplificato anziché in quelle del rito ordinario: viene precisato che, in tal caso, ricorre l’applicazione dell’art. 281 duodecies,comma quinto.
A mente di tale disposizione,quindi, il passaggio di rito ha luogo solo a seguito della decisione del giudice in sede di prima udienza di autorizzazione o meno della chiamata del terzo richiesta dall’attore, ovvero di concessione o meno dei termini di cui all’art. 281 duodecies, quarto comma, in merito alle memorie integrative.
Inoltre, si badi bene, il passaggio di rito ex art. 183bis c.p.c., nell’ipotesi di processi ordinari di cognizione avviati a seguito del 28.2.2023, avrà luogo a seguito dello scambio delle memorie integrative ex art. 171ter c.p.c. (precedenti alla prima udienza), il che significa che di fatto, all’esito della conversione del rito, al Giudice sarà rimessa la mera decisione se ritenere la causa già matura per la decisione, ovvero se compiere ulteriore attività istruttoria.
Di qui l’interrogativo se sia davvero utile, ai fini della durata del processo, provvedere in merito al mutamento di rito in una fase del giudizio di fatto analoga a quella prevista per il rito ordinario.
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