Alla luce delle diverse problematiche che possono sorgere in ordine alla quantificazione e contabilizzazione dei lavori nell’ambito dell’appalto, si formulano alcune breve considerazioni in merito alla definizione delle modalità del calcolo del prezzo nell’appalto ed in particolare qual è la differenza tra appalto a corpo e appalto a misura.
APPALTO A CORPO
Si definisce appalto a corpo l’appalto in cui il prezzo viene determinato con la definizione di una somma fissa ed invariabile per la realizzazione di un’ opera tecnicamente rappresentata negli elaborati progettuali, per cui l’opera deve essere descritta in modo estremamente preciso, per mezzo di un progetto molto dettagliato.
In caso di contratto di lavori stipulato a corpo, nessuna delle parti contraenti può pretendere una modifica del prezzo convenuto, sulla base di una verifica delle quantità delle lavorazioni effettivamente eseguite. Tuttavia, è evidente come l’importo dell’appalto possa subire modifiche in aumento o in diminuzione qualora in corso d’opera si manifesti, per cause riconducibili a quelle contemplate dalle disposizioni legislative vigenti, l’esigenza di introdurre modifiche al progetto posto a base d’appalto.
E’ quindi possibile che si verifichi un incremento dell’importo contrattuale per effetto di ulteriori o diverse lavorazioni rispetto a quelle contemplate dal contratto, mentre non è consentito che tale incremento derivi da una mera ricalcolazione dell’importo delle opere sulla base dei prezzi unitari delle singole lavorazioni e delle quantità effettivamente eseguite.
Ciò che non potrà mai avvenire è la modifica del prezzo sulla base di una variazione quantitativa sulla base di stime contenute nel computo metrico in quanto il computo metrico ha una valore di mera traccia indicativa delle modalità di formazione del prezzo globale che è destinata a restare fuori dal contenuto del contratto ( Così Trib. Genova sez. VI 14.2.2014 ( Giudice dott.ssa Casanova) sulla linea di Cass. 6.7.2012 n. 9246).
Potranno essere quindi riconosciuti solo gli interventi o forniture completamente omesse.
In buona sostanza in un contratto di appalto a corpo o a forfait il prezzo è convenuto è invariabile se sia stato rispettato dalle parti l’obbligo di comportarsi secondo buona fede, ex art. 1175 c.c. e sia così correttamente stata edotta l’impresa di ogni elemento idoneo a influire sull’offerta: in questi casi grava sull’appaltatore il rischio per la quantità di lavoro necessaria rispetto a quella prevedibile, dovendosi ritenere che la maggiore onerosità dell’opera rientri mell’alea normale del contratto, con conseguente deroga all’art. 1664 c.c. ( così Cass. Sez. I 3.6.2016 n. 11478) L’art. 1664 c.c. è norma che prevede la possibilità di revisione del prezzo in caso di circostanze imprevedibili che hanno determinato un aumento o una diminuzione del prezzo superiore al decimo del prezzo complessivo dell’appalto. E la revisione può essere accordata solo per quella parte che eccede il 10°. Diverso è il caso di sorpresa geologica o idraulica per cui si applica un equo compenso che, in caso di disaccordo, è stabilito dal giudice.
APPALTO A MISURA
Nell’appalto a misura il corrispettivo è stabilito fissando il prezzo per ogni unità dell’opera finita e per ogni tipologia di prestazione occorrente per la realizzazione dell’opera (corrispettivo a prezzi unitari).
In definitiva in un appalto a corpo il prezzo è “fisso ed invariabile”, mentre, nell’appalto a misura tale costo “può variare, tanto in più quanto in meno, secondo la quantità effettiva delle opere eseguite” per cui trasformare un appalto a corpo in un lavoro a misura non è possibile proprio in virtù della differente tipologia contrattuale.
Le due tipologie contrattuali, a corpo ed a misura, danno luogo a diversi modi di “accertamento e registrazione dei fatti producenti spesa”.
– Nell’appalto a misura verranno annotate nei documenti contabili le quantità delle lavorazioni effettivamente realizzate.
– Nell’appalto a corpo verranno annotate nei documenti contabili “la quota percentuale dell’aliquota relativa alla voce disaggregata della stessa categoria, rilevabile dal contratto, che è stata eseguita.” Art.184 codice degli appalti.
Licenziamento illegittimo e ordine di reintegrazione.
Immobile abusivo come venderlo? L’atto di compravendita è nullo?
Come si ripartiscono le spese nel caso di condominio parziale.