Le ultime riforma normative hanno previsto un regime sanzionatorio particolarmente severo per chi guida in stato di ebbrezza, e ogni violazione che comporti un tasso alcolemico superiore allo 0,80 costituisce reato ed è quindi penalmente rilevante.
Inoltre viene irrogata la sanzione amministrativa della confisca del mezzo a chi abbia un tasso superiore all’1,50 e sono previsti lunghi periodi di sospensione della patente di guida, o addirittura la revoca nei casi più gravi e in caso di recidiva.
Per contemperare l’estremo rigore della normativa è stato introdotto con la legge n. 120 del 2010 il comma 9 bis dell’art. 186 C.d.S. il quale prevede la possibilita’ di sostituire le pene dell’arresto e dell’ammenda per guida in stato di ebbrezza, con la pena del lavoro di pubblica utilita’, previsto dall’art. 54 del d.lgs. 274/2000.
Il lavoro di pubblica utilita’ consiste nella prestazione di un’attivita’ non retribuita a favore della collettivita’ da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli enti di assistenza sociale o volontariato, preferibilmente nel campo della sicurezza stradale.
Considizione ostativa per poter chiedere la sostituzione della pena sono l’aver causato un sinistro stradale (anche se sul punto la giurisprudenza locale pare aprire qualche spiraglio, con interessanti riflessi pratici), oppure l’aver già usufruito dell’istituto.
Ogni Procura della Repubblica ha un elenco degli Enti convenzionati a cui è possibile rivolgersi per domandare di essere ammessi al lavoro di pubblica utilità.
L’attivita’ viene svolta nell’ambito della provincia in cui risiede il condannato e comporta la prestazione di non piu’ di sei ore di lavoro settimanale da svolgere con modalita’ e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato. Tuttavia, se il soggetto lo richiede, il Giudice puo’ ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilita’ per un tempo superiore alle sei ore settimanali. La durata giornaliera della prestazione non puo’ comunque oltrepassare le otto ore.
Ogni due ore di lavoro non retribuito equivalgono ad una giornata di lavoro.
Il ragguaglio che viene fatto, dunque, è 250 euro di ammenda = 1 giorno di arresto = 2 ore di lavoro di pubblica utilità.
In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, previa udienza di verifica, la confisca del veicolo viene revocata, la sospensione della patente viene ridotta alla meta’ e, soprattutto, il reato si estingue senza alcun pregiudizio per il soggetto che rimane, se lo era, a tutti gli effetti incensurato.
Si segnala come l’adesione al programma di pubblica utilità possa essere oggetto di patteggiamento nella fase delle indagini preliminari, evitando al soggetto i costi e le lungaggini del processo.
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