Come forse non tutti ricorderanno, il decreto legislativo 23/2011 all’art. 10 aveva previsto l’entrata in vigore dal 1° gennaio di quest’anno di nuove aliquote per l’imposta di registro da applicarsi sui trasferimenti immobiliari.
La norma va coordinata con quanto previsto dall’art. 26 del decreto legge 104/2013 convertito dalla legge 128/2013.
In estrema sintesi, queste sono le modifiche:
– tassazione di ogni trasferimento immobiliare a titolo oneroso con aliquota pari al 9%
– riduzione dell’aliquota dal 3% al 2% per l’acquisto di un immobile considerato prima casa, ad esclusione delle categorie catastali A1, A8 e A9
-riduzione delle imposte ipotecarie e catastali collegate ai trasferimenti di cui sopra ad una misura fissa pari a 50 € per ciascuna delle due imposte
– fissazione di un tetto minimo di versamento dell’imposta pari a € 1.000,00
-soppressione di “tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali” in relazione sempre ai trasferimenti immobiliari a titolo oneroso
Il decreto legge 104/2013 ha poi stabilito di aumentare la misura dell’importo minimo dovuto per le imposte di registro, ipotecarie e catastali da € 168,00 ad € 200,00 e ciò per tutti gli altri atti diversi dai trasferimenti immobiliari a titolo oneroso che prevedevano il versamento dell’imposta di registro in misura minima e fissa (ad esempio il contratto di comodato)
Dal combinato disposto delle due disposizioni emerge in maniera chiara che gli atti penalizzati saranno quelli aventi ad oggetto beni immobili o diritti reali di modico o basso valore.
Facciamo qualche esempio, differenziando il caso di venditore privato dal caso di venditore impresa e partendo da un valore immobiliare di € 200.000,00.
1) Acquisto da privato di prima casa nel 2013: registro 3% 6.000,00, ipotecaria 168, catastale 168. Totale dovuto 6.336,00
Acquisto da privato prima casa nel 2014: registro 2% 4.000,00, ipotecaria 50, catastale 50. Totale dovuto 4.100,00
2) Acquisto da privato di altro immobile non prima casa nel 2013: registro 7% 14.000,00, ipotecaria 2% 4.000,00, catastale 1% 2.000,00. Totale dovuto 20.000,00
Acquisto da privato di altro immobile non prima casa nel 2014: registro 9% 18.000,00, ipotecaria 50, catastale 50. Totale dovuto 18.100,00
3) Acquisto da impresa di prima casa nel 2013: iva 4% 8.000,00 registro 168,00 ipotecaria 168, catastale 168. Totale dovuto 8.504,00
Acquisto da impresa prima casa nel 2014: iva 4% 8.000,00 registro 200,00, ipotecaria 200,00, catastale 200,0. Totale dovuto 8.600,00
4) Acquisto da impresa di altro immobile non prima casa nel 2013: iva 10% 20.000,00 registro 168, ipotecaria 168, catastale 168. Totale dovuto 20.504,00
Acquisto da impresa di altro immobile non prima casa nel 2014: iva 10% 20.000,00 registro 200,00, ipotecaria 200,00, catastale 200,00. Totale dovuto 20.600,00
Unica eccezione all’indistinta abrogazione di tutte le esenzioni riguarda i trasferimenti a titolo oneroso della piccola proprietà contadina.
La legge di stabilità 2014, definitivamente approvata, ha confermato l’applicabilità dell’agevolazione PPC anche dal primo gennaio 2014, introducendo una specifica eccezione all’abrogazione generalizzata di tutte le agevolazioni.
Anche nel 2014, dunque, i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali (comprese le società agricole) potranno acquistare terreni agricoli e fabbricati pertinenziali pagando l’imposta dell’1%.
L’imposta di registro ordinaria per l’acquisto di terreni agricoli scenderà invece dall’attuale 18% al 12% (e non al 9%, come previsto nell’iniziale formulazione delle nuove norme).
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