Le Sezioni Unite risolvono un contrasto, sorto all’interno delle Sezioni Civili della Cassazione, circa l’applicabilità del criterio di prevenzione (di cui agli artt. 873 e 875 c.c.) quando il regolamento locale (nel caso di specie un regolamento comunale) impone una distanza minima tra le costruzioni maggiore di quella prevista nel codice civile, senza prescrivere il rispetto di una distanza minima delle costruzioni dal confine o vietare la costruzione in appoggio o in aderenza
Il principio della prevenzione nel sistema delineato dagli artt. 873 ss. c.c. comporta che il confinante che costruisce per primo viene a condizionare la scelta del vicino che voglia a sua volta costruire. Al preveniente, invero, è offerta una triplice facoltà, potendo egli edificare sia rispettando una distanza dal confine pari alla metà di quella imposta dal codice, sia sul confine, sia ad una distanza dal confine inferiore alla metà di quella prescritta. A fronte della scelta operata dal preveniente, il vicino che costruisce successivamente, nel primo caso, deve costruire anch’esso ad una distanza dal confine pari alla metà di quella prevista, in modo da rispettare il prescritto distacco legale dalla preesistente costruzione. Nel secondo caso, il prevenuto può chiedere la comunione forzosa del muro sul confine (art. 874 cod. civ.) o realizzare la propria fabbrica in aderenza allo stesso (art. 877 primo comma cod. civ.); ove non intenda costruire sul confine, è tenuto ad arretrare il suo edificio in misura pari all’intero distacco legale. Nella terza ipotesi considerata, il prevenuto può chiedere la comunione forzosa del muro e avanzare la propria fabbrica fino ad esso, occupando lo spazio intermedio, dopo aver interpellato il proprietario se preferisca estendere il muro a confine o procedere alla sua demolizione (art. 875 cod. civ.); in alternativa, può costruire in aderenza (art. 877 secondo comma cod. civ.) o rispettando il distacco legale dalla costruzione del preveniente.
Le Sezioni Unite dopo aver ricostruito i diversi orientamenti giurisprudenziali sulla materia affermano che il contrasto debba essere composto privilegiando l’interpretazione favorevole all’operatività, nella ipotesi considerata, del criterio della prevenzione. L’orientamento contrario sostiene, tra l’altro, che l’applicazione del criterio sarebbe in contrasto con la funzione della disciplina delle distanze tra edifici, volta ad assicurare un contemperamento tra interessi e sacrifici dei proprietari; ritiene, inoltre, in caso di regolamenti locali che impongono un distacco assoluto, esistente l‘obbligo per le parti di rispettare una distanza minima dal confine pari alla metà di quella complessiva prescritta per le distanze tra edifici. Le Sezioni Unite, però, affermano che un equo contemperamento degli interessi delle parti è garantito dalla possibilità, offerta al prevenuto, di chiedere la comunione forzosa del muro o di costruire in aderenza alla fabbrica eretta dal preveniente sul confine o a distanza dallo stesso inferiore alla metà del distacco fissato dalla norma regolamentare […] alle facoltà riconosciute al preveniente, infatti, fanno da contrappeso quelle attribuite al prevenuto, alle quali il primo non può opporsi.
[…] I regolamenti locali, infatti, in virtù del rinvio previsto nell’art. 873 c.c., hanno portata integrativa delle prescrizioni del codice civile in tema di distanze tra costruzioni su fondi finitimi; sicché ad essi, salva espressa previsione contraria, deve ritenersi applicabile l’intera disciplina codicistica dettata in materia, compreso il meccanismo della prevenzione. Il criterio della prevenzione può essere espressamente escluso dai regolamenti locali stabilendo una distanza minima delle costruzioni dal confine o negando la possibilità di costruire in appoggio o in aderenza.
In definitiva le Sezioni Unite affermano il principio per cui nessuna delle ragioni preclusive evidenziate in giurisprudenza e in dottrina osta all’applicabilità del principio codicistico della prevenzione nell’ipotesi in cui un regolamento locale si limiti a stabilire un distacco minimo tra le costruzioni maggiore rispetto a quello contemplato dall’art. 873 del codice civile, senza prescrivere altresì una distanza minima delle costruzioni dal confine o vietare espressamente la costruzione in appoggio o in aderenza.
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