A seguito dell’entrata in vigore, ormai da cinque anni, della legge n. 76 del 2016, che ha disciplinato la convivenza sia tra persone dello stesso sesso che tra tra sesso diverso, va detto che alcune problematiche stanno emergendo, soprattuto nel caso in cui la convivenza venga a cessare e si ponga un problema di mantenimento. L’art. 1 comma 65 della legge prevede che sussiste il diritto al versamento di un assegno di mantenimento tra ex conviventi, ma con criteri più stringenti rispetto all’assegno di mantenimento in ambito coniugale. Infatti la norma parla solo di esistenza di uno stato di bisogno o che l’ex convivente non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. Anche in merito all’individuazione del soggetto che deve provvedere, l’obbligo al mantenimento sorge solo nel caso in cui non vi siano altri soggetti , specificamente individuati dall’art. 433 c.c. che sono i figli, i genitori, i generi e le nuore, il suocero e la suocera. Infatti la controversia in materia di alimenti è regolata dalle norme di diritto sostanziale di cui agli artt. 433 e ss c.c. e dalle norme processuali di cui agli artt. 163 e ss c.p.c. L’azione, per cui è competente il giudice ordinario in composizione monocratica, senza intervento del Pubblico Ministero va introdotta con atto di citazione dando via ad una processo ordinario.Si ritiene quindi che, per meglio disciplinare i rapporti in caso di convivenza, sia opportuno stipulare un accordo di convivenza, previsto sempre dalla legge n. 76 del 2016 che prevede che “I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza.” redatto in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico. Il contratto reca l’indicazione dell’indirizzo indicato da ciascuna parte al quale sono effettuate le comunicazioni inerenti al contratto medesimo. Il contratto può contenere: a) l’indicazione della residenza; b) le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo; c) il regime patrimoniale della comunione dei beni, di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile., ed anche le eventuali modalità di attribuzione dei beni e di mantenimento all’eventuale scioglimento del rapporto. Il regime patrimoniale scelto nel contratto di convivenza può essere modificato in qualunque momento nel corso della convivenza. Questa soluzione è sicuramente la via migliore per vivere la convivenza di fatto nella serenità di pattuizioni chiare tra le parti.
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