In tema di reati fallimentari, il soggetto esterno alla struttura sociale può incorrere in penale responsabilità in ordine al reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, proprio dell’amministratore di società. L’extraneus, invero, può commettere il reato sia direttamente, attraverso la propria attività contraria alla tutela della par condicio creditorum, che mediante condotta agevolativa di quella dell’intraneus, nella consapevolezza della funzione di supporto alla distrazione, intesa quest’ultima come sottrazione del patrimonio sociale e suo depauperamento ai danni della classe creditoria. Cass. pen. Sez. V, 18/10/2013, n. 628
La sentenza in oggetto chiarisce con molta precisione come possa risultare penalmente responsabile per bancarotta fraudolenta anche il soggetto che sia estraneo alla società fallita, ma che comunque abbia alterato scientemente l’equilibrio della par condicio creditorum anche con un supporto esterno.
Stante la situazione attuale di crisi di molte società, è pertanto necessario vagliare con estrema attenzione ogni rapporto con società a rischio, in quanto l’estraneità alla compagine sociale non mette di per sé al riparo da rischi connessi a situazioni patologiche dell’impresa.
Svolta nei ricorsi anti multe: un maldestro tentativo del Ministero dell’Interno
Per la edificazione di un portico non occorre il rispetto della distanza di 10 metri dalle pareti finestrate.
Immobile abusivo come venderlo? L’atto di compravendita è nullo?