Nella giornata di ieri la Camera ha approvato il disegno di legge-delega  al Governo “Recante disposizioni per l’efficienza del processo civile”. Il testo passerà ora al Senato per l’approvazione definitiva. La riforma, voluta dall’esecutivo, si articola in diversi punti, modificando sensibilmente l’attuale impianto legislativo:

  • Il Tribunale delle imprese verrà rinominato in “Tribunale per l’impresa ed il mercato” e le sue competenze estese. Potrà infatti giudicare sulle controversie in materia di: concorrenza sleale; pubblicità ingannevole; class actions a tutela dei consumatori; società di persone ed infine contratti pubblici di lavori, servizi o forniture, rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario. Per affrontare tali nuove competenze il Tribunale sarà riorganizzato e le sue risorse saranno ottimizzate; ciò tuttavia “senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
  • Verrà istituito il nuovo “Tribunale per la famiglia e per la persona”, che assorbirà dal Tribunale ordinario le competenze in materia di stato e capacità della persona; rapporti di famiglia e minori;  procedimenti di competenza del giudice tutelare in materia di minori e incapaci; controversie relative al riconoscimento dello status di rifugiato e alla protezione internazionale. Inoltre il Tribunale per la famiglia e per la persona sarà competente anche nelle materie che spetterebbero al Tribunale dei minori, di cui infatti è prevista la soppressione. Infine, per quanto riguarda i gradi di giudizio successivi al primo, è previsto che una sezione in ogni Corte di Appello tenda a specializzarsi in materia, trattando solamente cause di famiglia.
  • Il primo grado di giudizio verrà modificato in maniera sensibile: il giudice avrà più poteri in sede di conciliazione, potendo fornire una valutazione prognostica sull’esito della lite, da compiersi allo stato degli atti prima della valutazione di ammissibilità e rilevanza delle prove. Non è chiaro tuttavia come si articoleranno i rapporti tra le parti ed il giudice una volta che questi abbia, nei fatti, espresso la sua opinione sulla lite. Saranno poi modificate le fasi di trattazione e di rimessione in decisione, nella direzione di una maggior attenzione alla celerità e semplicità della procedura. In  questo senso si prevede che i termini  degli atti introduttivi nel processo vengano resi omogenei e  che venga applicato il così detto “rito semplificato di cognizione” a tutte le cause nelle quali il tribunale giudica in composizione monocratica.Infine, più in generale si prevede una riduzione dei tempi di giudizio, che dovrebbe arrivare alla pronuncia di primo grado entro 3 mesi dalla prima udienza.
  • Per quanto riguarda il processo di appello è previsto un potenziamento della sua natura impugnatoria, tramite un più pesante onere per l’appellante di indicare i capi della sentenza che vengono impugnati e le modifiche che vengono richieste. è inoltre prevista una stretta sul divieto di nuove prove in appello, attraverso l’introduzione di limiti alle deduzioni difensive. In senso forse contrario alla riduzione del contenzioso, nel disegno di legge si ritiene necessario sopprimere la previsione di inammissibilità dell’impugnazione fondata sulla mancanza della ragionevole probabilità del suo accoglimento, in modo da ribadire il principio del giusto processo anche nei gradi di giudizio successivi al primo. Infine verranno inseriti criteri di maggior rigore nella disciplina dell’eccepibilità o rilevabilità, in sede di giudizio di appello, delle questioni pregiudiziali di rito.
  • Per quanto riguarda il giudizio in Cassazione, verrà ampliata la possibilità di ricorrere al giudizio camerale, tramite l’abolizione dell’articolo 380-bis cpc. Le sentenze verranno rese più sintetiche, con la possibilità di motivare tramite rinvio ad altre pronunce quando la causa non richieda particolari approfondimenti.
  • Per la fase esecutiva invece si avrà una semplificazione dei procedimenti di cognizione coordinati al processo esecutivo, anche attraverso l’assoggettamento delle opposizioni esecutive al procedimento sommario di cognizione di cui agli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile; verrà anche esteso il ricorso alle misure coercitive indirette (le così dette astreintes di cui all’articolo 614-bis cpc), mediante la previsione della possibilità, per la parte vittoriosa, di chiedere al giudice la fissazione della somma dovuta dalla parte soccombente, a causa della mancata o ritardata esecuzione dell’ordine giudiziale, in presenza di qualunque provvedimento di condanna, per tutti i tipi di obbligazione (ossia anche per le obbligazioni fungibili). L’estensione di questo istituto è cosa buona: le astreintes sono uno strumento efficace, benché sottoutilizzato, in mano alla parte vincitrice per tutelare le proprie ragioni.
  • Infine, i procedimenti speciali verranno ridotti in numero e resi più incisivi: innanzitutto sarà potenziato l’arbitrato, anche attraverso l’eventuale estensione del meccanismo della translatio iudicii ai rapporti tra processo e arbitrato nonché attraverso la razionalizzazione della disciplina dell’impugnativa del lodo arbitrale; i termini dei giudizi speciali saranno poi omogeneizzati tra loro specialmente riguardo agli atti introduttivi nonché ai modelli di scambio degli scritti difensivi. Saranno inoltre introdotti criteri di particolare rigore, anche mediante limitazioni temporali, in ordine all’eccepibilità e alla rilevabilità d’ufficio delle questioni di giurisdizione nel processo civile. Vi sarà poi l’introduzione di un generale principio di “sinteticità degli atti di parte e del giudice”, per ora non ulteriormente specirficato. Infine è previsto un  adeguamento delle norme processuali all’introduzione del processo civile telematico, in vista della futura emanazione di un “Codice del processo civile telematico”.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia al testo del disegno di legge con relativa relazione: http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0029500.pdf