L’apposizione di un cancello da parte del proprietario del fondo servente deve ritenersi legittima purché il proprietario del fondo dominante sia munito delle chiavi di accesso. In tal senso, invero, deve rilevarsi che nell’ipotesi di fondo gravato da servitù di passaggio, l’esercizio, da parte del proprietario, della facoltà riconosciutagli dall’art. 841 c.c.di chiudere in qualunque tempo il proprio fondo deve essere esercitato in modo tale che l’esercizio della servitù di passaggio non venga impedito né reso scomodo. Spetta, dunque, al Giudice di merito stabilire quali misure, in concreto, risultino più idonee a contemperare l’esercizio dei due diritti, avendo riguardo a tutte le circostanze del caso concreto in relazione allo stato dei luoghi, nonché a quelle soggettive, come il comportamento tenuto dal proprietario del fondo servente. Trib. Genova Sez. III, 30/10/2012
La massima del Tribunale di Genova chiarisce una questione invero spesso dibattuta, ovvero se il proprietario del fondo su cui è esercitata una servitù di passaggio possa chiuderlo con un cancello oppure con una sbarra.
La risposta è affermativa, a patto che il proprietario del fondo dominante sia dotato delle chiavi di ingresso.
Il senso della pronuncia è che il diritto di passaggio non è rivolto ad una indeterminata platea di utenti, ma è correlato esclusivamente al fondo dominante e al suo proprietario.
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