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Studio Legale a Chiavari

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  • L’amministrazione di sostegno e’ l’istituto piu’ recente e più applicato per la tutela di soggetti con patologie che li rendono, in via temporanea o permanente, invalidi (parzialmente o totalmente) e non in grado di badare a se stessi e ai loro interessi, anche patrimoniali, per disabilità ovvero malattia fisica o psichica.
    È pertanto un istituto che mira a proteggere le persone che, per infermita’ o menomazioni fisiche o psichiche,anche parziali o temporanee, hanno una ridotta autonomia nella loro vita quotidiana e nella loro sfera di autonomia.
    Si tratta di una misura di protezione flessibile, adattabile nel tempo alle diverse e svariate esigenze, in modo tale da consentire una protezione del soggetto debole, senza mai giungere ad una totale esclusione della sua capacita’ di agire.
    L’amministratore di sostegno e’ nominato dal Giudice Tutelare ed e’ scelto preferibilmente ove possibile nello stesso ambito familiare dell’assistito.
    La domanda, esente da contributo unificato, va presentata al Giudice Tutelare del luogo di residenza o di stabile domicilio del beneficiario, corredata con una marca da bollo da Euro 27,00.
    Con la domanda si richiede l’apertura dell’amministrazione di sostegno e contestualmente si indica la persona che il ricorrente ritiene maggiormente idonea per tale incarico.
    La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:

    • Documenti di identità dell’amministrato e dell’amministratore in pectore;
    • Certificato del medico curante attestante la condizione psicofisica del soggetto con riferimento dettagliato alla sua incapacita’ parziale o totale di badare a se stesso;
    • Eventuale certificato medico che attesti l’assoluta impossibilita’ del beneficiario di raggiungere il Palazzo di Giustizia, neppure in ambulanza, per l’udienza di comparizione;
    • Eventuali dichiarazioni di assenso dei familiari e/o parenti che devono partecipare al giudizio, in caso contrario sarà necessario procedere con la notificazione ad essi dell’atto;
    • E’opportuno indicare il nominativo della persona idonea prescelta quale amministratore di sostegno da parte dei parenti stretti;
    • Inventario del patrimonio e dei redditi del beneficiario;
    • Documenti di identità dell’amministrato e dell’amministratore in pectore;

    Dopo la presentazione del ricorso in cancelleria verra’ designato un giudice tutelare per la trattazione dell’istanza.
    Nel corso dell’udienza il giudice esaminera’ il beneficiario (che deve quindi essere presente in udienza, salvo casi di comprovata intrasportabilita’) e i suoi congiunti entro il quarto grado, nonche’ tutta la documentazione medica allegata all’istanza. Il giudice al contempo verifichera’ la disponibilita’ e l’idoneita’ di eventuali parenti a rivestire l’incarico di amministratore di sostegno.
    Successivamente all’acquisizione di parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, il giudice emettera’ il decreto di nomina e stabilira’ i poteri dell’amministratore di sostegno in relazione alle esigenze del beneficiario.
    In casi urgenti il Giudice Tutelare emette nel piu’ breve tempo possibile il decreto senza sentire il beneficiario, che sara’ esaminato in un momento successivo.

  • La domanda va ricopiata su un foglio in carta semplice (o predisposta sul pc e poi stampata) senza essere firmata.
    I due coniugi devono presentarsi insieme all’Ufficio Ruolo per firmare la domanda.
    Successivamente i ricorrenti devono informarsi presso la cancelleria per sapere la data dell’udienza.
    Se vi sono figli minori o immobili, di cui si dispone il passaggio di proprietà, è comunque opportuna una consulenza legale.

    DOCUMENTI DA ALLEGARE :

    1. Stato di famiglia con contestuale residenza dei coniugi
    2. Estratto per riassunto dell’atto di matrimonio da richiedere nel Comune dove il matrimonio è stato celebrato
    3. Fotocopia della dichiarazione dei redditi (mod. 101 – 730) nel caso in cui vi siano figli minori
    4. Nota di iscrizione a ruolo compilata
    5. Scheda ISTAT compilata (il modello può essere ritirato presso l’URP o presso il Ruolo Generale Civile o la Cancelleria Sezione Famiglia – piano 6° stanza 72 -76)
    6. Contributo unificato € 37,00
    7. Fotocopia documento d’ identità dei coniugi

    DEPOSITO : Ruolo  Generale Civile
    piano 11° – stanza 32
    Orario: lunedì – sabato ore 9,00 – 13,00
    Prima del deposito rivolgersi all’ URP (piano terra)  per la verifica della  documentazione.
    Successivamente – dopo 10/15 giorni dal deposito – le parti possono rivolgersi all’URP per conoscere la data dell’udienza
    L’informazione può essere richiesta telefonicamente (ai numeri 010 569 2789 – 2772 – 2790) solo se la parte conosce il numero di iscrizione; altrimenti occorre presentarsi di persona.

    MODULO RICORSO PER SEPARAZIONE CONSENSUALE

  • Cos’è
    E’ l’apposita dichiarazione, prevista dal Dpr 445/2000, che deve essere utilizzata nei rapporti con la pubblica amministrazione, con i gestori di servizi pubblici e con i privati che vi consentono per comprovare stati, qualità personali e fatti a diretta conoscenza dell’interessato.
    La mancata accettazione di tali dichiarazioni o la richiesta di certificati o di atti di notorietà costituisce, per la pubblica amministrazione, violazione dei doveri d’ufficio.

    Cosa si può dichiarare
    Si può usare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per certificare, a titolo definitivo:

    • stati, fatti e qualità personali, a diretta conoscenza dell’interessato, non compresi nell’elenco dei casi in cui si può ricorrere all’autocertificazione;
    • stati, fatti e qualità personali relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia conoscenza diretta.

    La dichiarazione può riguardare anche la conformità all’originale della copia di:

    • atti o documenti conservati o rilasciati da una pubblica amministrazione
    • pubblicazioni
    • titoli di studio o di servizio
    • documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati

    Chi può dichiarare:

    • cittadini italiani e dell’Unione europea, persone giuridiche, società di persone, pubbliche amministrazioni, enti, associazioni e comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei paesi dell’Unione europea;
    • cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti in Italia limitatamente ai dati e ai fatti che possono essere attestati dall’amministrazione pubblica, o se previsto da speciali disposizioni di legge e/o da reciproche convenzioni internazionali.

     

    Casi particolari – minori, interdetti, inabilitati:
    – MINORI: può dichiarare chi ne esercita la patria potestà o il tutore;
    – INTERDETTI: può dichiarare il tutore;
    – INABILITATI E MINORI EMANCIPATI: può dichiarare l’interessato con l’assistenza del curatore;
    – CHI NON SA O NON PUO’ FIRMARE deve rendere la dichiarazione davanti al pubblico ufficiale
    – CHI SI TROVA IN CONDIZIONI DI TEMPORANEO IMPEDIMENTO per motivi di salute: la dichiarazione può essere resa davanti al pubblico ufficiale dal coniuge o, in sua assenza dai figli o, in mancanza di questi ultimi, da un parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado.

    Come si presenta
    La dichiarazione deve essere sottoscritta in presenza del dipendente addetto a riceverla oppure si trasmette, allegando copia di un documento di identità del dichiarante, via posta, fax o e-mail; in quest’ultimo caso è necessaria la firma digitale o pec.

    Se la dichiarazione è da presentare alle pubbliche amministrazioni ai fini della riscossione di benefici economici (pensioni, contributi, ecc.) o ai privati che lo consentono, la firma deve essere autenticata.

    Validità
    Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.

    MODULO DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’

 

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